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Nell'art. 62 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la leva marittima, approvato con regio decreto 28 luglio 1932, n. 1365, quale risulta sostituito dall'art. 12 del regio decreto-legge 19 dicembre 1936, n. 2509, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1318, il n. 3) e' sostituito dal seguente: "3) unico figlio maschio di padre vivente inabile al lavoro proficuo, oppure unico figlio maschio di padre vivente di oltre 64 anni di eta' o di madre vedova".

Testo in vigore dal 27 aprile 1957 al 22 dicembre 2008

urn:nir:stato:legge:1957-04-04;238~artunico · fonte del testo