Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 dicembre 2008 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 dicembre 2008 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
3 versioni dal 1957
Confronto con la versione in vigore dal 27 aprile 1957 al 22 dicembre 2008. 78 parole tolte.
tolto: Nell'art. 62 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la leva marittima, approvato con regio decreto 28 luglio 1932, n. 1365, quale risulta sostituito dall'art. 12 del regio decreto-legge 19 dicembre 1936, n. 2509, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1318, il n. 3) e' sostituito dal seguente: "3) unico figlio maschio di padre vivente inabile al lavoro proficuo, oppure unico figlio maschio di padre vivente di oltre 64 anni di eta' o di madre vedova".
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1957-04-04;238~artunico · fonte del testo