Articolo abrogato.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Articolo abrogato.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
2 versioni dal 1965
Confronto con la versione in vigore dal 13 novembre 1965 al 22 dicembre 2008. 73 parole tolte.
tolto: Il secondo comma dell'articolo 7 della legge 23 maggio 1964, n. 404, e' modificato come segue: "I contributi possono essere concessi anche per l'acquisto di macchine per la coltivazione degli uliveti e per la raccolta delle olive sino alle aliquote massime previste dal primo comma dell'articolo 18 della legge 2 giugno 1961, n. 454. Per la concessione di tali contributi si applica la norma di cui al secondo comma del citato articolo 18".
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1965-10-29;1216~artunico · fonte del testo