Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 novembre 1965 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

Il secondo comma dell'articolo 7 della legge 23 maggio 1964, n. 404, e' modificato come segue: "I contributi possono essere concessi anche per l'acquisto di macchine per la coltivazione degli uliveti e per la raccolta delle olive sino alle aliquote massime previste dal primo comma dell'articolo 18 della legge 2 giugno 1961, n. 454. Per la concessione di tali contributi si applica la norma di cui al secondo comma del citato articolo 18".

Testo in vigore dal 13 novembre 1965 al 22 dicembre 2008

urn:nir:stato:legge:1965-10-29;1216~artunico · fonte del testo