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[1]VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

[2]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[3]Articolo unico.

[4]Il comma secondo dell'art. 70 del R. decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950, quale risulta nel testo della legge 17 gennaio 1929, n. 29, e' sostituito dal seguente: «La eventuale maggiore estensione della durata del diritto di autore andra' ad esclusivo favore degli autori e dei loro eredi o legatari». Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 6 gennaio 1931 - Anno IX

[5]VITTORIO EMANUELE.

[6]Rocco - Bottai.

[7]Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Testo in vigore dal 7 febbraio 1931 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1931-01-06;68~art1 · fonte del testo