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Gli ultimi due commi dell'articolo 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635, sono sostituiti dai seguenti: "Sono riconosciute di diritto localita' economicamente depresse, senza la deliberazione prevista dal comma precedente, i territori classificati montani ai fini della legge 25 luglio 1952, n. 991, o interclusi tra questi, nonche' quelli compresi nei comprensori di bonifica montana riconosciuti ai sensi dell'articolo 14 della legge citata, situati in Comuni con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti. In tali territori la esenzione prevista dal primo comma si applica altresi' alle nuove imprese alberghiere ed alle nuove imprese esercenti impianti di trasporto per mezzo di funi comunque denominati. Agli effetti del presente articolo si intendono piccole industrie quelle che impiegano normalmente non oltre 100 operai. Nei territori montani, di cui ai precedente comma, tale limite e' elevato a 500 operai".
Testo in vigore dal 7 luglio 1961 al 22 dicembre 2008
