L'articolo 1 della legge 4 marzo 1963, n. 388, e' sostituito dal seguente: "Il Governo ha facolta', nei confronti dei Paesi che limitano la libera concorrenza dei traffici marittimi internazionali con misure pregiudizievoli per la marina mercantile italiana - quali riserve di traffico, concorrenza non commerciale, regolamentazioni portuali e fiscali preferenziali, regimi di controllo o doganali intesi ad influire sulla scelta della bandiera - di sottoporre ad autorizzazione il trasporto su navi battenti bandiera di detti Paesi o su navi che, pur non battendo la bandiera di detti Paesi, usufruiscono comunque dei benefici derivanti dalle suddette misure".

Testo vigente dal 14 maggio 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-04-08;215~artunico · fonte su Normattiva