L'articolo 3, comma 14, del decreto-legge 6 aprile 1983, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1983, n. 230, e' sostituito dal seguente: "14. I regolamenti e le tariffe relative alle prestazioni rese in tutti i porti sedi di enti portuali sono sottoposti all'approvazione del Ministro della marina mercantile. L'approvazione deve intervenire entro sessanta giorni dal ricevimento delle relative comunicazioni. Trascorso tale termine, i regolamenti e le tariffe si intendono approvati. In tutti gli altri porti, le tariffe per le prestazioni delle compagnie e dei gruppi portuali sono determinate ai sensi dell'articolo 112 del codice della navigazione".

Testo vigente dal 20 agosto 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-08-13;469~art13 · fonte su Normattiva