L'articolo 17 della legge 28 marzo 1968, n. 479, e' sostituito con il seguente: "E' autorizzata, a carico dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile, la spesa di lire 350 milioni per la costruzione o per l'acquisto e la trasformazione - compreso l'acquisto di strumenti scientifici e di navigazione - di una nave da adibire a ricerche tecnologiche nel campo della pesca marittima".

Testo vigente dal 13 novembre 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-10-16;676~art11 · fonte su Normattiva