L'articolo 788 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente: "Licenze ed autorizzazioni. - I servizi di trasporto aereo non di linea, di lavoro aereo e le scuole di pilotaggio, non possono essere esercitati senza la preventiva licenza del Ministero dei trasporti, rilasciata alle condizioni e nei limiti stabiliti dagli articoli 789, 790, 791 e dal regolamento di attuazione del presente capo, emanato con decreto del Ministro dei trasporti. I servizi di trasporto aereo non di linea possono essere effettuati anche da stranieri a condizioni di reciprocita', previa autorizzazione per singoli voli o per serie di voli da rilasciarsi di volta in volta, salvo che non sia altrimenti disposto in convenzioni internazionali e fatto salvo il disposto dell'articolo 780 (riserva del cabotaggio). Gli esercenti stranieri devono essere preventivamente accreditati dalle competenti autorita' dello Stato di appartenenza. Conseguita la licenza o l'autorizzazione i voli possono essere effettuati nel rispetto di tutte le condizioni operative prescritte, nonche' delle disposizioni del regolamento di cui al primo comma".

Testo vigente dal 22 dicembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-12-11;862~art2 · fonte su Normattiva