A modifica del disposto dell'articolo 1, secondo comma, lettera b), della legge 14 ottobre 1974, n. 525, i rappresentanti degli studenti negli organi di governo universitario, previsti dall'articolo 9 del decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, sono nominati per un periodo di due anni.

Testo vigente dal 5 gennaio 1977

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urn:nir:stato:legge:1976-12-24;888~art1 · fonte su Normattiva