Gli studenti gia' eletti negli organi di governo universitario a norma dell'articolo 1 della legge 14 ottobre 1974, n. 525, e con la procedura prevista, restano in carica fino al rinnovo delle rappresentanze a norma dell'articolo 1 della presente legge ed in ogni modo per tutto l'anno accademico 1976-1977.

Testo vigente dal 5 gennaio 1977

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urn:nir:stato:legge:1976-12-24;888~art3 · fonte su Normattiva