Per la sostituzione dei rappresentanti degli studenti, di cui al precedente articolo 1, venuti a cessare per qualsiasi causa, o che abbiano perso i requisiti di eleggibilita', si procedera' alla nomina di coloro che, in possesso dei detti requisiti, risultano i primi fra i non eletti delle rispettive liste. In caso di esaurimento delle liste si procede ad elezioni suppletive.

Testo vigente dal 5 gennaio 1977

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urn:nir:stato:legge:1976-12-24;888~art2 · fonte su Normattiva