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Il primo comma dell'articolo 13 della legge 28 marzo 1968, n. 397, e' sostituito dal seguente: "I vicebrigadieri del gruppo squadroni carabinieri guardie del Presidente della Repubblica sono tratti dagli appuntati e dai carabinieri dello stesso gruppo, che ne facciano domanda, mediante concorso per esami costituito da una prova scritta di cultura generale e da una prova orale su materie professionali. Possono partecipare al concorso i militari in servizio che abbiano gia' ultimato la ferma e riportato nell'ultimo anno, in sede di valutazione caratteristica, una qualifica non inferiore a "superiore alla media" o giudizio equivalente o superiore".

Testo in vigore dal 7 luglio 1986 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1986-07-02;332~art1 · fonte del testo