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L'ottavo comma dell'articolo 18 della legge 11 luglio 1978, n. 382, e' sostituito dal seguente: "Gli eletti, militari di carriera, durano in carica tre anni e non sono immediatamente rieleggibili".

Testo in vigore dal 30 aprile 1990 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1990-04-09;89~art1 · fonte del testo