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Al maggiore onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'esercizio finanziario 1963-64 in lire 100 milioni, sara' fatto fronte con una aliquota delle maggiori entrate di cui alla, legge 31 ottobre 1963, n. 1458, concernente il condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 26 maggio 1964 al 16 dicembre 2010
