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La misura delle scorte di riserva che gli importatori di prodotti petroliferi finiti, esclusi gli importatori di gas di petrolio liquefatti, di bitumi e di basi per oli lubrificanti, sono obbligati a costituire ai sensi dell'articolo 21, primo comma, del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873, e' stabilita al 20 per cento delle quantita' di ciascun prodotto importate dal singolo operatore. La scorta e' mantenuta per un anno dalla data dell'importazione. L'obbligo di scorta di cui alla presente legge non esonera i titolari di concessione di impianti di lavorazione e di deposito di oli minerali dagli altri obblighi di scorta loro spettanti in forza delle rispettive concessioni. Per le importazioni di prodotti petroliferi finiti da parte dei produttori di elettricita' l'obbligo delle scorte e' compreso nei limiti globali fissati dal decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 776. Gli importatori di prodotti petroliferi finiti sono tenuti agli obblighi di cui all'articolo 5, lettera c), del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito in legge dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367. Per l'inosservanza dell'obbligo della tenuta delle scorte di riserva, di cui al primo comma, si applicano le sanzioni previste dall'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 10 febbraio 1981, n. 22. L'inosservanza degli obblighi di cui al quinto comma e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da un milione a cinque milioni di lire. Le disposizioni dei commi primo, secondo, terzo, quarto, sesto e settimo si applicano fino all'entrata in vigore di quelle di cui al successivo articolo 2.

Testo in vigore dal 13 marzo 1986 al 10 marzo 2001

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urn:nir:stato:legge:1986-03-10;61~art1 · fonte su Normattiva