Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attivita' economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese

Art. 48Misure di semplificazione della disciplina dell'opposizione al rimborso dell'assegno al mittente

L'articolo 86 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e' sostituito dal seguente: «Art. 86 (Opposizione al rimborso dell'assegno al mittente). - 1. Il destinatario di un oggetto gravato di assegno puo' fare opposizione alla trasmissione dell'ammontare dell'assegno al mittente. L'opposizione e' presentata presso l'operatore postale che ha consegnato l'oggetto entro ventiquattro ore dalla sua ricezione. 2. L'ufficio che deve provvedere al rimborso trattiene a deposito l'importo dell'assegno per i trenta giorni successivi alla presentazione dell'opposizione. Decorso il termine di cui al primo periodo, l'ufficio esegue le operazioni di rimborso nei modi richiesti dal mittente se il destinatario non dimostra di aver proposto domanda giudiziale. In caso contrario l'ufficio trattiene a deposito l'importo dell'assegno sino alla definizione del giudizio con provvedimento passato in giudicato». L'articolo 233 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655, e' abrogato.

Testo vigente dal 3 dicembre 2025

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urn:nir:stato:legge:2025-12-02;182~art48 · fonte su Normattiva