Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 novembre 1969 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →

Il secondo comma dell'articolo 29 della legge 1 marzo 1965, n. 121, e' sostituito dal seguente: "L'ufficiale nella riserva di cui al comma precedente che risulti vincitore del concorso consegue la nomina col grado e l'anzianita' posseduti. Nei suoi riguardi, ai fini della promozione a maggiore, il periodo di permanenza nel grado di capitano, di cui all'articolo 7 della presente legge, e' ridotto a 4 anni".

Testo in vigore dal 6 novembre 1969 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1969-10-13;744~art1 · fonte del testo