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Il secondo comma dell'articolo 29 della legge 1 marzo 1965, n. 121, e' sostituito dal seguente: "L'ufficiale nella riserva di cui al comma precedente che risulti vincitore del concorso consegue la nomina col grado e l'anzianita' posseduti. Nei suoi riguardi, ai fini della promozione a maggiore, il periodo di permanenza nel grado di capitano, di cui all'articolo 7 della presente legge, e' ridotto a 4 anni".
Testo in vigore dal 6 novembre 1969 al 9 ottobre 2010
