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All'onere annuo di lire 125.000, derivante dall'attuazione dell'articolo 2 della presente legge, sara' provveduto con gli stanziamenti del capitolo 1515 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1969 e dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.
Testo in vigore dal 6 novembre 1969 al 9 ottobre 2010
