Articolo abrogato.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Articolo abrogato.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
2 versioni dal 1966
Confronto con la versione in vigore dal 22 ottobre 1966 al 22 dicembre 2008. 103 parole tolte.
tolto: L'articolo 3 del regio decreto-legge 20 dicembre 1937, n. 2213, convertito in legge 2 maggio 1938, n. 864, e' sostituito dal seguente: "Il Ministro per il commercio con l'estero, su parere conforme dei Ministeri interessati e sentito l'istituto nazionale del commercio estero, determina, con proprio decreto, tra i gruppi indicati all'articolo 1, i prodotti soggetti al marchio nazionale di esportazione, i requisiti di qualita', di selezione, di condizionamento e di imballaggio ai quali essi debbono rispondere per potere essere esportati nei singoli Paesi nonche' le modalita' di controllo per l'accertamento dei requisiti e per il rilascio dei documenti attestanti l'esito del controllo".
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1966-10-04;839~artunico · fonte del testo