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L'articolo 3 del regio decreto-legge 20 dicembre 1937, n. 2213, convertito in legge 2 maggio 1938, n. 864, e' sostituito dal seguente: "Il Ministro per il commercio con l'estero, su parere conforme dei Ministeri interessati e sentito l'istituto nazionale del commercio estero, determina, con proprio decreto, tra i gruppi indicati all'articolo 1, i prodotti soggetti al marchio nazionale di esportazione, i requisiti di qualita', di selezione, di condizionamento e di imballaggio ai quali essi debbono rispondere per potere essere esportati nei singoli Paesi nonche' le modalita' di controllo per l'accertamento dei requisiti e per il rilascio dei documenti attestanti l'esito del controllo".
Testo in vigore dal 22 ottobre 1966 al 22 dicembre 2008
