L'articolo 416-ter del codice penale e' sostituito dal seguente: «Art. 416-ter. - (Scambio elettorale politico-mafioso). - Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalita' di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilita' e' punito con la reclusione da quattro a dieci anni. La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalita' di cui al primo comma».

Testo vigente dal 17 aprile 2014

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urn:nir:stato:legge:2014-04-17;62~art1 · fonte del testo