Divieto di concessione dei benefici ai condannati per il delitto di cui all'articolo 416-ter del codice penale

Art. 2 — Modifica al codice di procedura penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso

Al comma 3-bis dell'articolo 51 del codice di procedura penale, dopo le parole: «commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474, 600, 601, 602, 416-bis», e' inserita la seguente: «, 416-ter».

Testo vigente dal 5 marzo 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-02-23;19~art2 · fonte su Normattiva