L'ultimo comma dell'articolo 44 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e modificato dalla legge 27 febbraio 1958, n. 190, e' sostituito dal seguente: "Alla richiesta di revisione deve essere unita la lettera di comunicazione nonche' la ricevuta del deposito, effettuato nella cassa erariale, della somma di lire 50 mila per ogni campione".

Testo vigente dal 22 maggio 1975

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1975-04-23;149~artunico · fonte su Normattiva