[1]All'articolo 15 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973, sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 dicembre 1947, n. 1741, sono apportate le seguenti modificazioni:
[2]Nel primo comma, lettera c), e nell'ultimo comma la cifra "20.000.000" e' sostituita dalla cifra "100.000.000".
Testo vigente dal 9 agosto 1974
