Il comma 6 dell'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' sostituito dal seguente: " 6. Le indennita' di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 47 percepite dai membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo, dei consigli regionali e dai membri della Corte costituzionale costituiscono reddito nella misura dell'82 per cento del loro ammontare al netto dei contributi previdenziali. Le restanti indennita' indicate nella medesima lettera g) del comma 1 dell'articolo 47 costituiscono reddito nella misura del 70 per cento del loro ammontare al netto dei contributi previdenziali". Ai fini dell'applicazione di quanto disposto dal primo periodo del secondo comma dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dal secondo periodo del quarto comma dell'art. 29 del medesimo decreto, le ritenute sulle indennita' di cui alla lettera g) del comma 1 dell'art. 47 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono commisurate sulla parte del relativo ammontare che costituisce reddito. La presente legge si applica con decorrenza dal 1 gennaio 1992.
Testo vigente dal 23 agosto 1991
