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Il terzo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 30 luglio 1966, n. 590, quale risulta modificato dalla legge di conversione 28 settembre 1966, n. 749, e' sostituito dal seguente: "L'indennita' di espropriazione delle aree e' determinata nei modi previsti dall'articolo 1, primo comma, della legge 21 luglio 1965, n. 904".

Testo in vigore dal 29 novembre 1967 al 22 dicembre 2008

urn:nir:stato:legge:1967-10-31;1082~artunico · fonte del testo