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Il terzo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 30 luglio 1966, n. 590, quale risulta modificato dalla legge di conversione 28 settembre 1966, n. 749, e' sostituito dal seguente: "L'indennita' di espropriazione delle aree e' determinata nei modi previsti dall'articolo 1, primo comma, della legge 21 luglio 1965, n. 904".
Testo in vigore dal 29 novembre 1967 al 22 dicembre 2008
