Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 229/1976

    Altra decisione
    24 novembre 1976

    Qualora nell'ordinanza di rinvio sia contenuta solo una generica dichiarazione di rilevanza senza riferimento alla norma abrogativa di quella impugnata ed alle conseguenti implicazioni riguardanti il possibile ambito di estensione della norma stessa alle fattispecie oggetto del giudizio principale, la Corte dispone il rinvio degli atti al giudice a quo per un completo esame della rilevanza.

    Art. 3 cost. · Art. 1 Modificazioni ed integrazioni alla legge 18 aprile 1962, n. 167 · Art. 25 Liquidazione del patrimonio edilizio della Gestione I.N.A.-Casa e istituzione di un programma decennale di costruzione di alloggi per lavoratori · Art. 12 Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 22 dicembre 2008

Confronto con la versione in vigore dal 31 luglio 1965 al 22 dicembre 2008. 129 parole tolte, 20 parole aggiunte.

tolto: L'articolo 12 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e' sostituito dal seguente: "L'indennita' di espropriazione delle aree e' determinata dall'Ufficio tecnico erariale nei modi previsti dall'articolo 13 della, legge 15 gennaio 1885, n. 2892. L'Ufficio tecnico erariale comunica al prefetto ed al sindaco l'indennita' fissata. In aggiunta all'indennita', e' contemporaneamente corrisposta, al proprietario espropriato, per ogni anno e frazione di anno calcolata ad anno intero compresi tra la data di approvazione del piano e la data del decreto di esproprio, una somma pari al 2 per cento dell'importo medio degli indennizzi o, in mancanza, dei prezzi di acquisto, rispettivamente liquidati o pagati, per metro quadrato, per le espropriazioni o gli acquisti effettuati nella zona, ai sensi della presente legge, in ciascuno di tali anni o frazioni di anno".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1965-07-21;904~art1 · fonte del testo