Articolo abrogato.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Articolo abrogato.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
2 versioni dal 1974
Confronto con la versione in vigore dal 22 gennaio 1974 al 22 dicembre 2008. 68 parole tolte.
tolto: All'articolo 5 della legge 24 dicembre 1969, n. 975, e' aggiunto il seguente comma: "Dopo la definizione delle pendenze di cui al comma precedente, il Ministero della marina mercantile e' autorizzato a liquidare le somme dovute in applicazione degli articoli 7 e 8 della legge 2 giugno 1962, n. 600, a tutto il 31 dicembre 1970, fino alla concorrenza del suindicato importo di L. 47.857.530.548".
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1973-12-22;930~artunico · fonte del testo