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All'articolo 5 della legge 24 dicembre 1969, n. 975, e' aggiunto il seguente comma: "Dopo la definizione delle pendenze di cui al comma precedente, il Ministero della marina mercantile e' autorizzato a liquidare le somme dovute in applicazione degli articoli 7 e 8 della legge 2 giugno 1962, n. 600, a tutto il 31 dicembre 1970, fino alla concorrenza del suindicato importo di L. 47.857.530.548".

Testo in vigore dal 22 gennaio 1974 al 22 dicembre 2008

urn:nir:stato:legge:1973-12-22;930~artunico · fonte del testo