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Le provvidenze previste dall'articolo 1, lettere d), e), f), g), della legge 9 aprile 1955, n. 279, richiamata dallo articolo 5 della legge 26 luglio 1965, n. 969, sono estese anche a quelle opere di riparazione e di ricostruzione che i soggetti interessati, data l'urgenza, hanno eseguito di loro iniziativa, prima dell'intervento statale, sempre che, anteriormente al loro inizio, sia stata data comunicazione del danno al competente ufficio del Genio civile oppure detto ufficio abbia proceduto, anche in modo sommario, al relativo accertamento.

Testo in vigore dal 24 febbraio 1967 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1967-02-04;28~artunico · fonte del testo