Articolo abrogato.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Articolo abrogato.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
2 versioni dal 1961
Confronto con la versione in vigore dal 5 dicembre 1961 al 16 dicembre 2010. 59 parole tolte.
tolto: L'articolo 5 della legge 31 luglio 1954, n. 570, e' sostituito dal seguente: "Per i prodotti fabbricati con materiali temporaneamente importati, dall'ammontare dell'imposta generale sull'entrata da restituire a norma del precedente articolo 1, deve essere dedotto l'ammontare dell'imposta generale sull'entrata e dell'imposta di conguaglio corrispondente al valore dei materiali esteri da ammettere a scarico delle bollette di temporanea importazione".
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1961-11-09;1233~artunico · fonte del testo