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L'articolo 5 della legge 31 luglio 1954, n. 570, e' sostituito dal seguente: "Per i prodotti fabbricati con materiali temporaneamente importati, dall'ammontare dell'imposta generale sull'entrata da restituire a norma del precedente articolo 1, deve essere dedotto l'ammontare dell'imposta generale sull'entrata e dell'imposta di conguaglio corrispondente al valore dei materiali esteri da ammettere a scarico delle bollette di temporanea importazione".
Testo in vigore dal 5 dicembre 1961 al 16 dicembre 2010
