Il numero 2) dell'articolo 514 del codice di procedura civile, approvato con regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, e' sostituito dal seguente: "2) l'anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti, i tavoli per la consumazione dei pasti con le relative sedie, gli armadi guardaroba, i cassettoni, il frigorifero, le stufe ed i fornelli di cucina anche se a gas o elettrici, la lavatrice, gli utensili di casa e di cucina unitamente ad un mobile idoneo a contenerli, in quanto indispensabili al debitore ed alle persone della sua famiglia con lui conviventi; sono tuttavia esclusi i mobili, meno i letti, di rilevante valore economico, anche per accertato pregio artistico o di antiquariato;".

Testo vigente dal 5 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-08;302~artunico · fonte del testo