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All'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82, e successive modificazioni, le parole: "fermo restando l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica ed attitudinale," sono sostituite dalla seguenti: "fermi restando sia l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica ed attitudinale, ad eccezione del limite di altezza che e' stabilito in misura non inferiore a metri 1,50, sia il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c), e), g) e h), della legge 23 agosto 2004, n. 226,".
Testo in vigore dal 22 luglio 2009 al 9 ottobre 2010
