All'articolo 68 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, sono aggiunti i seguenti commi: "Per le imprese industriali e commerciali che eserciscono stabilimenti od impianti in una Provincia della Regione e che hanno la sede centrale nell'altra Provincia o nel restante territorio dello Stato, nell'accertamento dei redditi di ricchezza mobile debbono determinarsi le quote di reddito riguardanti l'attivita' degli stabilimenti od impianti medesimi. L'imposta relativa a dette quote e' iscritta nei ruoli degli Uffici delle imposte dirette nel cui distretto gli stabilimenti od impianti sono situati ed e' devoluta alla Provincia competente per territorio, nella misura di cui al primo comma del presente articolo. La determinazione delle quote di reddito mobiliare deve effettuarsi anche per le attivita' degli stabilimenti od impianti non situati nel territorio della Regione ed eserciti da imprese che nello stesso hanno la sede centrale. L'imposta relativa alle quote di reddito riguardanti l'attivita' dei predetti stabilimenti od impianti compete per intero allo Stato ed e' iscritta nei ruoli degli Uffici delle imposte dirette nel cui distretto gli stabilimenti od impianti sono situati".

Testo vigente dal 12 gennaio 1963

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urn:nir:stato:legge:1962-12-31;1777~art1 · fonte su Normattiva