All'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "I redditi delle imprese familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile sono imputati a ciascun collaboratore familiare, proporzionatamente alla sua quota di partecipazione agli utili dell'impresa, quando la quota di partecipazione agli utili viene fissata prima dell'inizio dell'anno finanziario con atto pubblico o con scrittura privata autenticata. Per i redditi conseguiti negli anni 1975 e 1976 l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata debbono essere effettuati prima della presentazione della dichiarazione dei redditi relativi all'anno 1975".

Testo vigente dal 4 dicembre 1975

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 251/1987

    Questione infondata
    6 luglio 1987

    dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4, 5, 10 e 15 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, dell'art. 23 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e della legge 2 dicembre 1975, n. 576, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 29, 30, 31, 35, primo comma, e 53 della Costituzione dalle Commissioni tributarie di primo grado di Roma, Sanre…

    Art. 3 cost. · Art. 29 cost. · Art. 30 cost. · Art. 31 cost.

    Leggi la pronuncia
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1975-12-02;576~art9 · fonte su Normattiva