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Il numero degli ufficiali e dei sottufficiali del Corpo forestale dello Stato che possono essere collocati fuori ruolo, nell'interesse dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, ai sensi dell'articolo 7 del regio decreto-legge 18 novembre 1929, n. 2071, e' elevato rispettivamente a 50 e 20 unita'.

Testo in vigore dal 3 giugno 1970 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1970-05-11;313~art1 · fonte del testo