Art. 1
Il terzo comma dell'articolo 7 della legge 12 agosto 1962, n. 1311, e' sostituito dal seguente: "Il Ministro puo' in ogni tempo, quando lo ritenga opportuno, disporre ispezioni negli uffici giudiziari. Il Ministro puo' altresi' disporre ispezioni parziali negli uffici giudiziari, al fine di accertare la produttivita' degli stessi nonche' l'entita' e la tempestivita' del lavoro di singoli magistrati".
Testo vigente dal 11 ottobre 1988
