Il terzo comma dell'articolo 1 della legge 12 luglio 1975, n. 311, e' sostituito dai seguenti: "Per esigenze di servizio il personale della carriera direttiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie, che ha compiuto favorevolmente il periodo di prova, puo' essere destinato alla direzione delle cancellerie e segreterie degli uffici giudiziari con un solo funzionario in pianta organica. I vincitori di concorso per cancelliere, per il periodo di prova, possono essere assegnati agli uffici giudiziari anche in soprannumero".

Testo vigente dal 12 maggio 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-05-07;119~artunico · fonte su Normattiva