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L'articolo 70 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e' sostituito dal seguente: "Le somme di cui all'articolo 33 assegnate negli anni 1967, 1968 e 1969, che non siano state impegnate nei rispettivi esercizi di competenza, potranno essere utilizzate anche in quelli successivi e, comunque, non oltre l'anno 1970".
Testo in vigore dal 8 aprile 1969 al 22 dicembre 2008
