Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera
Art. 70 — Disposizione finanziaria
((Le somme di cui all'articolo 33 assegnate negli anni 1967, 1968 e 1969, che non siano state impegnate nei rispettivi esercizi di competenza, potranno essere utilizzate anche in quelli successivi e, comunque, non oltre l'anno 1970)).
Testo vigente dal 23 aprile 1969
