Art. 2 — Ripartizione della quota del gettito IRPEF
Il comma 1 dell'articolo 30 della legge 22 novembre 1988, n. 516, e' sostituito dal seguente: " 1. A decorrere dall'anno finanziario 1990, l'Unione delle Chiese cristiane avventiste concorre alla ripartizione della quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, destinando le somme devolute a tale titolo dai contribuenti ad interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero, sia direttamente sia attraverso un ente all'uopo costituito". Il comma 3 dell'articolo 30 della legge 22 novembre 1988, n. 516, e' sostituito dal seguente: " 3. In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, l'attribuzione delle somme relative viene effettuata in proporzione alle scelte espresse".
Testo vigente dal 21 dicembre 1996
