Art. 18 — Ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito IRPEF
A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'IBISG concorre, con i soggetti e secondo le modalita' previste dalla normativa vigente, alla ripartizione della quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, destinando le somme devolute a tale titolo dallo Stato, oltre che ai fini di cui all'articolo 17, comma 2, anche ad interventi sociali e umanitari in Italia e all'estero, nonche' ad iniziative per la promozione della pace, del rispetto e difesa della vita in tutte le forme esistenti, nonche' per la difesa dell'ambiente. L'attribuzione delle somme di cui al comma 1 viene effettuata sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, nel cui modulo l'Istituto verra' indicato con la denominazione «Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai (IBISG)». Per quanto riguarda le quote relative alle scelte non espresse dai contribuenti, l'IBISG dichiara di partecipare alla loro ripartizione in proporzione alle scelte espresse, utilizzando le relative somme per le stesse destinazioni di cui al comma 1. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di cui al comma 1 lo Stato corrisponde annualmente, entro il mese di giugno, all'IBISG le somme determinate ai sensi dell'articolo 45, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo di imposta precedente.
Testo vigente dal 15 luglio 2016
