Modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7 giorno

Art. 2 (Intesa tra Repubblica italiana e Unione italiana delle Chiese avventiste del 7° giorno)

Ripartizione della quota del gettito dell'IRPEF 1. Il primo comma dell'articolo 31 dell'intesa stipulata il 29 dicembre 1986 e' sostituito dal seguente: "A decorrere dall'anno finanziario 1990, l'Unione delle Chiese cristiane avventiste concorre alla ripartizione della quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, destinando le somme devolute a tale titolo dai contribuenti ad interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero, sia direttamente sia attraverso un ente all'uopo costituito". 2. Il terzo comma dell'articolo 31 dell'intesa stipulata il 29 dicembre 1986 e' sostituito dal seguente: "In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, l'attribuzione delle somme relative viene effettuata in proporzione alle scelte espresse".

Testo vigente dal 21 dicembre 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-12-20;637~intesa-tra-repubblica-italiana-e-unione-italiana-delle-chies-art2 · fonte su Normattiva