Modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7 giorno

Art. 1 (Intesa tra Repubblica italiana e Unione italiana delle Chiese avventiste del 7° giorno)

[1]INTESA TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E L'UNIONE ITALIANA DELLE CHIESE CRISTIANE AVVENTISTE DEL 7° GIORNO INTEGRATIVA DELL'INTESA FIRMATA IL 29 DICEMBRE 1986 ED APPROVATA CON LEGGE 22 NOVEMBRE 1988, N. 516.

[2]Articolo 1. Modifica d'intesa 1. La Repubblica italiana e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, considerata l'opportunita' di procedere alla modificazione dell'intesa stipulata il 29 dicembre 1986 ed approvata con legge 22 novembre 1988, n. 516, convengono, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, della citata legge, di modificarla con le seguenti disposizioni.

Testo vigente dal 21 dicembre 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-12-20;637~intesa-tra-repubblica-italiana-e-unione-italiana-delle-chies-art1 · fonte su Normattiva