Art. 1 (Allegato)
[1]Allegato
[2]PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
[3]MODIFICHE ALL'INTESA TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E L'UNIONE INDUISTA ITALIANA, SANATANA DHARMA SAMGHA
[4]Preambolo
[5]La Repubblica italiana e l'Unione Induista Italiana, Sanatana Dharma Samgha considerata l'opportunita' di procedere alla modifica dell'intesa stipulata in data 4 aprile 2007 e approvata con legge 31 dicembre 2012, n. 246; visto l'articolo 29, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 246; convengono di modificare l'intesa firmata il 4 aprile 2007 secondo le seguenti disposizioni:
[6]Aricolo 1
[7]Scuole ed istituti di educazione
[8]1. All'articolo 6 dell'intesa stipulata in data 4 aprile 2007 e' aggiunto il seguente comma: «2. Agli interessati in possesso del titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado sono riconosciuti dalla Repubblica, alle condizioni previste dalla normativa italiana ed europea, i titoli di studio accademici in studi induisti e contemplativi e nelle altre discipline religiose rilasciati da Istituti con personalita' giuridica operanti sul territorio italiano e riconosciuti dall'Unione Induista Italiana.».
Testo vigente dal 27 maggio 2026
