[1]Allegato

[2]PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

[3]MODIFICHE ALL'INTESA TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E L'UNIONE INDUISTA ITALIANA, SANATANA DHARMA SAMGHA

[4]Preambolo

[5]La Repubblica italiana e l'Unione Induista Italiana, Sanatana Dharma Samgha considerata l'opportunita' di procedere alla modifica dell'intesa stipulata in data 4 aprile 2007 e approvata con legge 31 dicembre 2012, n. 246; visto l'articolo 29, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 246; convengono di modificare l'intesa firmata il 4 aprile 2007 secondo le seguenti disposizioni:

[6]Aricolo 1

[7]Scuole ed istituti di educazione

[8]1. All'articolo 6 dell'intesa stipulata in data 4 aprile 2007 e' aggiunto il seguente comma: «2. Agli interessati in possesso del titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado sono riconosciuti dalla Repubblica, alle condizioni previste dalla normativa italiana ed europea, i titoli di studio accademici in studi induisti e contemplativi e nelle altre discipline religiose rilasciati da Istituti con personalita' giuridica operanti sul territorio italiano e riconosciuti dall'Unione Induista Italiana.».

Testo vigente dal 27 maggio 2026

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2026-05-07;93~allegato-art1 · fonte su Normattiva