Art. 2 — Modifica alla legge 31 dicembre 2012, n. 246
All'articolo 7 della legge 31 dicembre 2012, n. 246, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «1-bis. Agli interessati in possesso del titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado sono riconosciuti dalla Repubblica, alle condizioni previste dalla normativa italiana ed europea, i titoli di studio accademici in studi induisti e contemplativi e nelle altre discipline religiose rilasciati da istituti con personalita' giuridica operanti sul territorio italiano e riconosciuti dall'Unione Induista italiana».
Testo vigente dal 27 maggio 2026
