Il secondo comma dell'articolo 146 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e' sostituito dal seguente: "L'ufficiale giudiziario o, dove esiste, l'ufficiale giudiziario dirigente, deve detrarre per le spese d'ufficio il due per cento delle somme di cui al comma precedente, con esclusione per i diritti di cronologico, copia e chiamata di causa. Egli amministra le somme a tal fine detratte sotto il controllo del capo dell'ufficio, al quale deve presentare il rendiconto mensile e quello annuale. Le eventuali eccedenze sono utilizzate nell'anno successivo".

Testo vigente dal 1 agosto 1975

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Corte costituzionale

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urn:nir:stato:legge:1975-07-12;322~art7 · fonte su Normattiva